Reclami, ricorsi e conciliazioni

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento della Banca d'Italia e della Consob, del 29 ottobre 2007, Mediobanca SGR S.p.A. (di seguito “SGR”) ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela al dettaglio una sollecita trattazione dei reclami presentati.

Il cliente può presentare un reclamo alla SGR utilizzando una delle seguenti modalità:

I reclami devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. La SGR provvede ad evadere le richieste pervenute entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Se il reclamo è ritenuto fondato, la SGR deve comunicarlo in forma scritta al cliente precisando i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere alla risoluzione del problema segnalato. In caso contrario, qualora la SGR ritenesse il reclamo infondato, dovrà esporre le ragioni del mancato accoglimento.

Il cliente al dettaglio, in assenza di risposta entro i termini previsti o se non è soddisfatto dell’esito del reclamo, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi:

  • all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza, può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere al Suo Collocatore o alla SGR che mette a disposizione dei clienti – sul proprio sito internet – la guida relativa all’accesso all’ACF;

Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la SGR, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa alle ipotesi o per le questioni che esulano la competenza dell’Organismo sopra citato, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. In tal caso, il cliente e la SGR possono ricorrere:

  • al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (iscritto al n. 3 nel Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it;
  • a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Il tentativo di mediazione o il ricorso all'ACF costituiscono, ai sensi dell'art. 5 del citato D. Lgs. n. 28/2010, condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziale, vale a dire che è obbligatorio ricorrere preventivamente all'organismo di mediazione o, in alternativa, all'ACF prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.